2. La denominazione commerciale della specie e il suo nome scientifico
Ai fini dell’articolo 35, gli Stati membri redigono e pubblicano un elenco delle denominazioni commerciali ammesse nei territori di appartenenza, contenente il nome scientifico della specie in accordo a quanto riportato nel sistema d’informazione FishBase o nel database ASFIS dell’organizzazione per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO), la denominazione commerciale, il nome della specie nella lingua dello stato membro o eventualmente ogni altro nome accettato o autorizzato a livello locale o regionale.
Sono informazioni molto importanti per chi acquista, perché aiutano ad evitare alcune frodi, come spacciare un pesce per un altro dal nome simile.
3. Il metodo di produzione e lo stato fisico
Fondamentale al fine dell’acquisto di un prodotto sicuro e sostenibile è anche l’indicazione del metodo di produzione e dello stato fisico del pesce in questione. Con stato fisico si intende la condizione del prodotto, ovvero se è fresco, congelato, scongelato, mentre il metodo di produzione indica se si tratta di pescato, allevato o di acque dolci.
In caso di pesce di acque dolci si deve indicare sia il nome del corpo idrico (fiume, lago ecc.) sia il paese in cui il prodotto è stato catturato, mentre per il pesce allevato (acquacoltura) si deve indicare il paese di produzione.
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